Pagamenti fiscali: scadenze, rate, interessi

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Pagamenti fiscali: scadenze, rate, interessi

Usarci Ara Padova e Rovigo
Pubblicato da marketing e comunicazione in news associati · 28 Luglio 2016
Tags: fiscaleequitaliarateizzazione
(fonte www.pmi.it)
Rateazioni più lunghe, benefici fiscali per contribuenti che scelgono forme di risoluzione delle controversie, sanzioni ridotte: su tutte le novità relative ai pagamenti fiscali in seguito a controlli introdotte dal decreto semplificazioni attuativo della Riforma Fiscale interviene l’Agenzia delle Entrate con un provvedimento di prassi. La circolare 17/E 2016 fornisce tutte le istruzioni operative sui diversi pagamenti fiscali dovuti in seguito a comunicazioni degli esiti di controllo automatico delle dichiarazioni, istituti definitori (adesione, acquiescienza, conciliazione giudiziale, accordi di mediazione, avvisi di liquidazione), sanzioni in caso di inadempimento. Il riferimento normativo è il decreto legislativo 159/2015. Vediamo tutto.

Comunicazione degli esiti
La novità fondamentale consiste nell’innalzamento delle rate, da sei a otto, solo nel caso in cui il debito fiscale emerso in seguito ai controlli dell’Agenzia delle Entrate sia inferiore ai 5mila euro. Per somme superiori, le regole sono rimaste invariate: venti rate trimestrali di pari importo. Nessuna novità anche sulle modalità di versamento delle rate: la prima va pagata entro 30 giorni dalla comunicazione, le altre scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Atti di adesione
Se le somme dovute superano i 50mila euro, il numero di rate è stato elevato a 16 (prima erano 12), mentre restano le otto rate previste per debiti di importo inferiore. Un altro cambiamento riguarda il fatto che le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Infine, gli interessi non sono più calcolati in base al giorno in cui viene versata la prima rata, ma a partire dal giorno successivo alla scadenza (indipendentemente, quindi, dal momento in cui il contribuente effettua il versamento).

Acquiescienza
Il beneficio che riduce a un terzo le sanzioni irrogate al contribuente che rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento è esteso ai seguenti atti: avviso di accertamento imposte dirette e IVA, avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione in caso di omessa dichiarazione, avviso di rettifica e liquidazione imposta di registro per insufficiente dichiarazione di valore, avviso di accertamento imposta di registro per occultamento del corrispettivo, avviso di liquidazione dell’imposta di registro per decadenza agevolazioni prima casa. In tutti questi i casi, il pagamento va effettuato entro il termine per la proposizione del ricorso.

Conciliazione giudiziale e mediazione
Le nuove possibilità di rateazione (16 rate per somme superiori a 50mila euro, termini di versamento) si estendono anche a tutti i casi di conciliazione giudiziale (fuori udienza, in udienza, pagamento), e a quelli di mediazione.
Sanzioni
La Riforma fiscale ha introdotto il lieve inadempimento, che non preclude la fruizione dei benefici concessi e della rateazione. Il lieve inadempimento riguarda il caso di ritardo non superiore a sette giorni nel versamento della prima rata. Per le rate diverse dalla prima, il termine è la scadenza della rata successiva. Versamento carente del 3% (e comunque per un importo non superiore a 10mila euro). Nei casi, appena descritti, di lieve inadempimento, il contribuente non decade dalla rateazione, ma paga interessi e sanzioni per i ritardi. Sanzioni (a cui bisogna sempre aggiungere gli interessi legali):
  • ritardo inferiore ai 15 giorni: 1% per ogni giorno di ritardo;
  • ritardo da 15 a 90 giorni: 15%;
  • ritardo superiore a 90 giorni: 30%;
  • versamento carente: parte non pagata + sanzione del 30% + interessi legali.

Le sanzioni appena descritte possono essere evitate se il contribuente ricorre alravvedimento operoso (entro 90 giorni dalla scadenza, oppure entro il termine della rata successiva). In questo caso, le sanzioni sono ridotte come segue:
  • ritardo inferiore a 15 giorni: 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • ritardo fra 15 e 30 giorni: 1,5%;
  • ritardo fra 30 e 90 giorni: 1,67%;
  • ritardo oltre 90 giorni: 3,75%;
  • versamento carente: parte non pagata + sanzione (modulata in base al ritardo, con le stesse percentuali appena descritte) + interessi.
Tutti gli inadempimenti non compresi nelle tipologie appena descritte, comportano la perdita della rateazione.

Dichiarazioni di successione
In questo caso, la rateazione (dopo un avviso di liquidazione), è ammessa per somme superiori a mille euro. Il contribuente paga almeno il 20% dell’imposta, entro 60 giorni dall’avviso di liquidazione, e può rateizzare il debito residuo, fino a otto rate trimestrali se la somma a 20mila euro, fino a 12 rate se il debito residuo è superiore. Anche in questo caso si applicano le norme sul lieve inadempimento.



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