Stop alla pubblicità indesiderata nella cassetta della posta, ma serve l'iscrizione nel Registro delle Opposizioni
Fonte: Italia Oggi del
22 gennaio 2019 - Articolo di Antonio Ciccia Messina - FEDERPRIVACY
Dal 6 maggio 2019 parte l'opt out per il
marketing cartaceo. Da quella data si potranno mandare lettere promozionali
agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici, a meno che
l'interessato non abbia manifestato il suo dissenso, iscrivendo il suo recapito
nel registro delle opposizioni, tenuto dalla fondazione Bordoni (www.registrodelleopposizioni.it).
È questo l'effetto del dpr n. 149 dell'8 novembre 2018,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2019, vigente dal 4 febbraio
2019, che ha modificato il precedente dpr 178/2010, e cioè il regolamento sul
registro delle opposizioni, ovvero il registro nel quale si deve iscrivere chi
non vuole ricevere comunicazioni commerciali dirette.
Chi vuole impedire che
la cassetta delle lettere sia riempita con comunicazioni promozionali avrà tre
mesi di tempo per chiedere al registro delle opposizioni l'iscrizione del
proprio indirizzo (necessario consultare il sito del registro delle opposizioni
per le concrete modalità operative).
Con le nuove regole si è
detto che si applica il cosiddetto opt out per la posta cartacea.
Questo significa che,
con il regolamento sul marketing cartaceo, chi vuole fare pubblicità usando gli
indirizzi risultanti dagli elenchi telefonici lo può fare, ma deve controllare
che l'indirizzo non sia stato inserito (su richiesta dell'interessato) nella
lista ufficiale di chi non vuole ricevere pubblicità cartacee.
I soggetti già iscritti
al servizio per non ricevere la pubblicità telefonica potranno aggiornare la
propria iscrizione estendendo l'opposizione già espressa anche alla posta
cartacea.
Dal punto di vista degli
operatori di marketing per poter mandare comunicazioni commerciali a mezzo
posta cartacea bisognerà consultare il registro e vedere quali indirizzi sono stati
iscritti, depennandoli di conseguenza dalla lista. In materia di tempi di
consultazione, si prevede che, per i trattamenti di dati per fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego della posta
cartacea, la consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha
efficacia pari a trenta giorni.