Credito d’imposta - Compensazione anche per gli agenti

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Credito d’imposta - Compensazione anche per gli agenti

Usarci Ara Padova e Rovigo
Pubblicato da marketing e comunicazione in news associati · 5 Marzo 2018
Tags: creditoimposta

Dal 1° gennaio 2018 anche gli agenti di commercio potranno utilizzare in compensazione il credito d’imposta di 100,00 euro.
Tale credito, previsto una tantum, vuole riconoscere un contributo per l’adeguamento tecnologico finalizzato all’adempimento degli obblighi relativi alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21 D.L. 78/2010 modificato dall’art. 4 del D.L. 193/2016) e delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21bis D.L.78/2010 modificato dall’art. 4 del D.L. 193/2016).
Ai sensi dell’articolo 21 ter, comma 1, D.L. 78/2010 modificato dall’art. 4 del D.L. 193/2016, il detto credito d’imposta spetta ai contribuenti in attività nel 2017 che, nell’anno precedente a quello in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico, abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.
Il credito d’imposta, inoltre, spetta anche a coloro che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015.
È poi riconosciuto un ulteriore credito d’imposta, di 50 euro, qualora, sussistendo i medesimi presupposti finora richiamati, i contribuenti abbiano esercitato, entro il 31 dicembre 2017, anche l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Come espressamente previsto dalla norma, il credito d’imposta di 100 euro, come anche quello da 50 euro, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini ai fini Irap, ed è utilizzabile, una sola volta, esclusivamente in compensazione.



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