Cassazione e Tassi usurari

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Cassazione e Tassi usurari

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Pubblicato da marketing e comunicazione in news associati · Giovedì 26 Ott 2017
Tags: interessiusuraricassazioneordinanzan.23192/17

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 23192/17 depositata il 4 ottobre.

La  Corte di Cassazione interviene sull'importante  tematica della modalità di accertamento del superamento del tasso  soglia rilevante per la disciplina sull'usura.

Una  decisione importante in tema di dibattuta questione della  cosiddetta "usura bancaria" relativa a mutui e finanziamenti che sia  ancora oggetto di contrasti giurisprudenziali sia giunta in data odierna  dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 23192/17, pubblicata il 4  ottobre dalla sesta sezione civile e che possa favorire migliaia da  consumatori, aziende e utenti bancari in generale.

Se  ad essere usurati sono solo gli interessi moratori previsti  originariamente nel contratto, il correntista non è tenuto a  corrispondere neanche quelle corrispettivi.

La Cassazione dà ragione al mutuatario, ossia al debitore. Difatti,  si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito  dalla legge nel momento in cui essi siano promessi o comunque convenuti  in contratto, ad qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi  moratori, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il  legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una  sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la  controprestazione del debitore.

Nella  fattispecie è stata la Ctu eseguita in sede di merito ad accertare che  al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori sia  superiore alla tasso-soglia di legge; si verifica dunque un'ipotesi di usura originaria e non sopravvenuta come, al contrario, eccepiva la banca.

Sottolineano i giudici di piazza Cavour che: «l'art. 1815, co. 2, cc stabilisce che "se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" e ai sensi dell'art. 1 dl 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24,  si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito  dalla legge nel momento in cui essi siano promessi o comunque convenuti,  a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il  legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una  sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la  controprestazione del debitore.

Quindi il ricorso della banca risulta essere manifestamente infondato  in quanto - ricorda la Corte Suprema - come già abbia avuto modo di  statuire la giurisprudenza di legittimità «è noto che in tema di  contratto di mutuo, l'art. 1  della legge 108 del 1996, che prevede la fissazione di una soglia di  tasso oltre il quale gli interessi convenuti devono essere considerati  usurpatori, riguarda sia i tassi di interesse che quelli moratori (Cass.  4 aprile 2003, n. 5324).


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