Indennità sostitutiva di preavviso
Pubblicato da marketing e comunicazione in fiscale · Lunedì 20 Giu 2016
Tags: fiscale, enasarco, indennità, fine, rapporto
Tags: fiscale, enasarco, indennità, fine, rapporto
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO: l’indennità di preavviso va conteggiata su tutte le somme erogate in dipendenza del contratto di agenzia. Vanno considerate, oltre alle provvigioni maturate (per regolare esecuzione del contratto, comprendendo le provvigioni non effettivamente incassate nell’esercizio), anche quelle a titolo di rimborso o concorso spese, i premi, il minimo garantito.
Ai fini Iva:
- L'indennità sostitutiva di preavviso, trattandosi di indennizzo finanziario per mancato guadagno, ha natura di carattere risarcitorio ed è esclusa ai fini Iva ex art. 2, co. 3 lett. a DPR 633/72.
Ai fini delle imposte dirette:
- L'indennità sostitutiva di preavviso costituisce per la ditta individuale, reddito soggetto a tassazione separata. La ditta mandante dovrà operare la ritenuta di acconto Irpef del 20% da versarsi entro il 16 del mese successivo alla corresponsione; dovrà inoltre rilasciare all’agente la certificazione delle ritenute effettuate. La ditta preponente dovrà provvedere alla compilazione della dichiarazione dei sostituti di imposta. Per la società è reddito di impresa e nessuna ritenuta dovrà essere effettuata.
Tale indennità è assoggettata a contribuzione Enasarco, sia che l’agente operi come ditta individuale o come società di persone.