Chiedere il rimborso del canone RAI

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Chiedere il rimborso del canone RAI

Usarci Ara Padova e Rovigo
Pubblicato da marketing e comunicazione in fiscale · 26 Agosto 2016
Tags: canonerairimborsocanonerai
Cosa fare se avete pagato il canone RAI inserito nella bolletta dell'energia elettrica e volete ottenere il rimborso?
Semplice; basta chiedere il rimborso all'agenzia delle entrate.

Molto meno semplice; capire chi può essere esonerato, come chiedere il rimborso ma sopratutto intepretare correttamente e capire la circolare dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 125604/2016 il cui titolo è l'emblema della tanto attesa ma mai arrivata "semplificazione burocratica", che recita:
"Definizione delle modalità di presentazione dell’istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto, e approvazione del relativo modello. Articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale SG n. 129 del 4 giugno 2016"

Solo il titolo della circolare "preoccupa" non poco, ma facciamo un passo indietro per capire chi sono i pochi fortunati effettivamente esonerati dal pagamento del canone RAI.

Prendiamo dal sito www.blogfionanza.com:
Sono esenti dal pagamento del Canone Rai per il 2016 tutti i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
  • coloro che non possiedono e/o detengono apparecchi televisivi; (QUI una illuminata esposizione sulla differenza tra POSSESSO e DETENZIONE)
  • coloro che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un soggetto già obbligato al pagamento del canone;
  • coloro che hanno l’età per richiedere l’esenzione;
  • coloro che possiedono i requisiti economici contestualmente a quelli d’età il quale permettono l’esenzione del canone RAI;
  • sono esonerate dal pagamento del canone RAI 2016:
    • ospedali militari;
    • case del soldato;
    • sale convegno militari;
  • le forze NATO situate in territorio Italiano;
  • diplomatici e consolarti di Paesi stranieri in Italia.

Infine ricordiamo che tutti coloro che posseggono un’impresa esercitante l’attività di riparazione e commercializzazione degli apparecchi Televisivi.
Precisiamo che nel caso si tratti di esenzioni over 75 bisogna possedere i seguenti requisiti:
  • compiuto 75 anni di eta’ entro il termine di pagamento del canone;
  • non convivere con altri soggetti che non sia il coniuge e che non sia titolare di reddito proprio;
  • possedere un reddito complessivo (compreso anche quello del coniuge), non superiore a 516,46 € per 13 mensilità per un totale annui di  6.713,98 €.

Per reddito si intende la somma del:
  • reddito imponibile (ovvero il reddito al netto delle deduzioni e non delle detrazioni) risultante da dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2015.Per tutti coloro che non sono obbligati alla dichiarazione dei redditi si assume come reddito di riferimento quello indicato nel modello CU;
  • redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, (rientrano in questa categoria interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, se non anche proventi di quote di investimenti;
  • retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, sia esse:
    • rappresentanze diplomatiche;
    • consolari;
    • missioni;
    • Santa Sede o da enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
  • redditi di fonte estera che non sono tassati in Italia.

Sono invece esenti dal calcolo i redditi:
  • redditi esenti da Irpef come:
    • pensioni di guerra;
    • rendite INAIL;
    • invalidità civile;
  • redditi derivanti dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze;
  • trattamenti di fine rapporto ed eventuali anticipazioni;
  • altri redditi assoggettati a tassazione separata.

Notate bene che il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente (quindi al 2015)  rispetto a quello di riferimento.

Già a questo punto crediamo di aver perso almeno la metà dei lettori di questo blog.

L'altra metà sicuramente la perdermo addentrandoci nella lettura e ancor più difficile comprensione della circolare sopra indicata e che trovate QUI nella sua forma integrale.

A voi la scelta di avviarvi verso l'improbabile avventura della richiesta di rimborso oppure, come putroppo accade molto spesso, fare due conti e scoprire che per 100 euro non vale la pena dannarsi e rischiare sanzioni o accertamenti.



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